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Sez. L - , Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017 (Rv. 646202 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte personalmente - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646202-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE

La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, comma 1, c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché notificato presso gli uffici comunali invece che presso il domicilio eletto sul rilievo dell'avvenuta costituzione del Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)