Sez. T, Ordinanza n. 4216 del 25/02/2026 (Rv. 678043-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Ricorso per cassazione - Notificazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Modalità. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE
La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello è nulla e non inesistente, potendo essere la nullità sanata ex art. 291 c.p.c. con la rinnovazione della notificazione stessa oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità.
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)