Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18156 del 15/09/2016 (Rv. 641084 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di riconoscimento di prestazioni previdenziali - Appello - Rigetto - Compensazione delle spese processuali - Richiamo all'esito del giudizio di primo grado o complessivo della lite - Inidoneità - Ragioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese giudiziali, nel caso di rigetto dell'appello proposto dall'INPS per contestare il requisito sanitario avverso sentenza di riconoscimento di prestazioni previdenziali, l'obbligo di esplicitare le specifiche ragioni della totale compensazione delle spese, richiesto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, "ratione temporis" applicabile, non può ritenersi soddisfatto con il mero richiamo alle ragioni che avevano già indotto alla compensazione delle spese in primo grado, ossia la decorrenza della prestazione da epoca successiva a quella della domanda amministrativa, né con riferimento all'esito complessivo della lite, in quanto, data l'infondatezza dei motivi di gravame, si determinerebbe una sostanziale soccombenza della parte vittoriosa, con lesione dei suoi diritti di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)