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Sez. 1, Sentenza n. 14563 del 30/05/2008 (Rv. 603357 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione delle spese processuali basata sulla "peculiarità della fattispecie" - Violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 263 del 2005 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603357-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Tale esigenza non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla "peculiarità della fattispecie", in quanto una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)