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Sez. 3, Sentenza n. 43 del 08/01/1972 (Rv. 355720 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355720-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La delazione del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, al quale e riservata tanto la indagine sul presupposto della semiplena probatio quanto la scelta della parte piu meritevole di fiducia. Gli apprezzamenti espressi al riguardo non sono sindacabili in Sede di legittimita se congruamente motivati. (Conf 703'71, mass n 350486; 2499'70, mass n 348785).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)