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Sez. 3, Sentenza n. 703 del 12/03/1971 (Rv. 350486 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350486-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

La delazione del giuramento suppletorio e rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, cui spetta la valutazione degli elementi probatori acquisiti al fine di stabilire quale delle parti abbia fornito elementi maggiori e piu attendibili che integrino l'estremo della semiplena probatio. (Conf 2499'70, mass n 348785).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)