Sez. 4, Sentenza n. 24478 del 12/03/2015 Cc. (dep. 08/06/2015) Rv. 263723 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazione all'interno di un'autovettura - Decreto di autorizzazione - Indicazione della targa, del modello o di altri elementi esteriori - Necessità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Il decreto di autorizzazione all'intercettazione delle conversazioni effettuate all'interno di un'autovettura non deve necessariamente indicare la targa, il modello ovvero altri elementi esteriori di identificazione del veicolo, essendo sufficiente che dal provvedimento autorizzativo si evinca, senza margini di incertezza, l'esatta individuazione del luogo ove svolgere l'intercettazione. (Nella fattispecie il decreto di autorizzazione indicava, quale dato identificativo dell'autovettura, l'essere la stessa in uso ad un determinato soggetto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)