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Sez. 5, Sentenza n. 44997 del 28/10/2011 Cc. (dep. 02/12/2011) Rv. 251443 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni su veicolo diverso da quello per cui sia stata concessa l'autorizzazione - InutilizzabilitĂ  - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251443-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Sono utilizzabili le intercettazioni effettuate su veicolo dell'indagato diverso da quello per cui sia stata concessa regolare autorizzazione, in quanto solo quando occorra, a fini captativi, la mediazione di mezzi tecnici (intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate con l'uso del telefono o di altre forme di telecomunicazione o di sistemi informatici o telematici) - come tali necessariamente provvisti di dati identificativi, che devono essere precisati in modo specifico nei rispettivi decreti di autorizzazione - l'autorizzazione vale esclusivamente per dette apparecchiature o sistemi specifici, mentre nel caso di intercettazioni ambientali, la modifica dell'ambiente da intercettare, purché omogeneo a quello autorizzato, attenendo alla fase esecutiva del provvedimento, non richiede la rinnovazione del decreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)