Sez. 4, Sentenza n. 37589 del 05/06/2007 Ud. (dep. 12/10/2007) Rv. 237772 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - AREA PUBBLICA STRADALE - IN GENERE | Omessa manutenzione - Pubblico amministratore committente - Obbligo di vigilanza - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - AREA PUBBLICA STRADALE - IN GENERE
Il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell'appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l'obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell'evitabilità dell'evento lesivo occorso a terzi e dell'omissione dell'intervento diretto all'eliminazione del rischi. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la pronunzia di merito che aveva ritenuto il dirigente comunale colpevole di omicidio colposo ai danni del conducente di un ciclomotore caduto a causa del cattivo stato della strada, posto che era stato accertato che l'imputato aveva omesso di effettuare il controllo sui lavori di manutenzione dal Comune dati in appalto ad una ditta privata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)