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Sez. 4, Sentenza n. 17010 del 29/03/2016 Cc. (dep. 22/04/2016) Rv. 266548 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE | Ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico - Obbligo di vigilanza - Sussistenza - Permanenza in caso di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266548-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE

In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinchè quell'uso si svolga senza pericolo per gli utenti e che permane anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia che aveva escluso la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al direttore dei lavori dell'Ente proprietario della strada, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi nel cantiere, limitandosi ad accertare che non risultavano sue ingerenze nell'organizzazione dei lavori né segnalazioni di pericolo o anomalie sul percorso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)