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Sez. U, Sentenza n. 5166 del 09/10/1982 (Rv. 423032 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DIRETTO A STABILIRE L'APPARTENENZA DI UNA CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE "DOMESTICA" DELLA CORTE DEI CONTI - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - LIMITI - QUESTIONI RIGUARDANTI LE NORME REGOLATRICI DEL PROCEDIMENTO DINANZI A QUELLA CORTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423032-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DIRETTO A STABILIRE L'APPARTENENZA DI UNA CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE "DOMESTICA" DELLA CORTE DEI CONTI - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - LIMITI - QUESTIONI RIGUARDANTI LE NORME REGOLATRICI DEL PROCEDIMENTO DINANZI A QUELLA CORTE - IRRILEVANZA.*

In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, diretto a stabilire se una determinata controversia spetti o meno alla giurisdizione cosiddetta "domestica" della Corte dei conti (art. 65 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214), le questioni di legittimità costituzionale sono rilevanti solo ove investano le norme da cui dipenda la statuizione sulla giurisdizione, e non anche, pertanto, quando riguardino le norme regolatrici del procedimento dinanzi a quella Corte (nella specie, sotto il profilo del difetto di imparzialità del giudice, della Mancanza del doppio grado di giurisdizione, della Mancanza di una potestà cautelare analoga a quella conferita al giudice ordinario dall'art. 700 cod. proc. civ.). (V 3066/78, mass n 392518).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 65 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)