Sez. U, Sentenza n. 3067 del 22/06/1978 (Rv. 392518 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE RILEVANTI - REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ATTRIBUZIONE DI UNA DETERMINATA CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA OD A QUELLA DOMESTICA DELLA CORTE DEI CONTI - QUESTIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONALITA DELLA PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE AI GIUDIZI DOMESTICI NONCHE DELLA ESCLUSIONE DEL RIMEDIO DELL'APPELLO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE RILEVANTI - REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ATTRIBUZIONE DI UNA DETERMINATA CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA OD A QUELLA DOMESTICA DELLA CORTE DEI CONTI - QUESTIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONALITA DELLA PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE AI GIUDIZI DOMESTICI NONCHE DELLA ESCLUSIONE DEL RIMEDIO DELL'APPELLO - IRRILEVANZA.*
In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione sono rilevanti le sole questioni di legittimita costituzionale delle norme dalla cui permanenza o eliminazione dall'ordinamento giuridico dipenda la attribuzione di una controversia ad una giurisdizione piuttosto che ad un'altra, ma non sono rilevanti le questioni relative a norme della procedura davanti ad una determinata giurisdizione. Di conseguenza, sono irrilevanti - in un regolamento preventivo ove debbasi stabilire se una controversia rientri nella giurisdizione ordinaria o in quella "domestica" della Corte dei conti - le questioni relative alla costituzionalita della partecipazione del procuratore generale ai giudizi "domestici" e all'esclusione del rimedio dello appello. (V 129/74, mass n 368696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 65 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)