Sez. 5 - , Sentenza n. 661 del 12/01/2023 (Rv. 666599 - 01)
SPORT - CONTRATTO INGAGGIO | Reddito d'impresa - Cessione di calciatore da una società calcistica ad altra nel corso del rapporto - Natura e oggetto del contratto - Cessione di bene immateriale strumentale ammortizzabile - Produzione di plusvalenze o minusvalenze - Conseguenze. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE - In genere.
SPORT - CONTRATTO INGAGGIO
In tema di reddito d'impresa, la cessione di calciatori da una società calcistica ad un'altra nel corso del rapporto (e quindi prima della scadenza del contratto) è un'operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto, avente ad oggetto la cessione del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, che è un bene inquadrabile tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili, ai sensi dell'art. 68, comma 2, T.U.I.R, suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES ed IRAP.
Cod. Civ. art. 1406, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 22/12/1986 num. 917 all. 68 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)