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Sez. 5 - , Sentenza n. 21701 del 08/10/2020 (Rv. 659295 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Reddito d’impresa - Cessione a “parametro zero” di contratto di prestazioni calcistiche - Onerosità dell'operazione - Fondamento - Conseguenze - Deducibilità delle minusvalenze - Fattispecie
Stato
decisa il 2020-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659295-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, la cessione a costo "zero", da una società all'altra, di contratto avente ad oggetto i diritti alle prestazioni sportive di calciatore professionista - fattispecie riconducibile allo schema dell'art. 1406 c.c. in riferimento all'art. 5 della l. n. 91 del 1981 - è operazione che, dal punto di vista fiscale, va considerata onerosa poiché determina vantaggi reciproci per entrambi i contraenti (acquisto senza versamento di corrispettivo per la parte cedente; liberazione dall'obbligo di ingaggio per la cessionaria); ne deriva, pertanto, l'applicabilità del combinato disposto degli artt. 86, comma 1, lett. a), e 101, comma 1, T.U.I.R. con conseguente deducibilità delle eventuali minusvalenze (nella specie riconosciute alla società contribuente anche se nell'operazione di cessione non era previsto alcun corrispettivo per la risoluzione anticipata del contratto di esclusiva tra cedente e calciatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 1, Legge 23/03/1981 num. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)