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Sez. 2, Sentenza n. 5890 del 27/04/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201340 - 01

Stupefacenti - In genere | Attenuante speciale per la collaborazione - Elementi idonei ad integrarle - Indicazioni - Dichiarazioni che portino a rafforzare il quadro probatorio a carico di responsabili già identificati o segnalazioni di modesto rilievo per le indagini - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201340-01

Stupefacenti - In genere

Per l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti, si richiede una collaborazione da parte dell'imputato alle indagini, tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione, per il presente e per il futuro, dell'attività criminosa in conseguenza dell'individuazione dei suoi responsabili ovvero alla scoperta e al sequestro di rilevanti risorse in capitali, sostanze e attrezzature che quella attività consentirebbero di continuare o ripristinare. Non possono, perciò, ritenersi sufficienti ai fini della concessione dell'attenuante ammissioni o dichiarazioni di imputato che portino soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili, già identificati, o all'individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)