Sez. 4, Sentenza n. 5699 del 13/04/1999 Ud. (dep. 07/05/1999) Rv. 213485 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante speciale per la collaborazione - Elementi idonei ad integrarla - Concreta efficacia - Fattispecie: collaborazione con elementi di reticenza - Attenuante - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale, di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, la collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita; deve cioè risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante -che deve fare perciò tutto quanto in suo potere-, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato correttamente esclusa l'attenuante per la rilevanza non decisiva di una collaborazione reticente, essendosi accertato che di altri elementi, taciuti, era in possesso il collaborante, idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una più vasta identificazione dei correi e quindi ad incisivamente operare nell'azione di contrasto e di neutralizzazione dell'attività illecita).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)