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Sez. 3, Sentenza n. 3161 del 08/10/1968 (Rv. 336074 - 01)

CONTRATTI IN GENERE -CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO- PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - PROROGHE - TACITE.*
Stato
decisa il 1968-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336074-01

CONTRATTI IN GENERE -CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO- PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - PROROGHE - TACITE.*

Le clausole di tacita proroga o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente piu forte in un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente, e sono pertanto prive di efficacia, a norma dell'art. 1341 - comma secondo cod. civ., qualora non siano dal contraente aderente specificamente approvate per iscritto. Il principio vale anche per il contratto di Assicurazione, nel quale l'assicuratore predispone le clausole di polizza destinate in via generale a valere per la massa degli assicurati. (V. 3192-60 contra 154-61 2504-50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)