Sez. 2, Sentenza n. 2879 del 16/10/1974 (Rv. 371309 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - PROROGHE E RINNOVAZIONI - CLAUSOLE DI TACITA PROROGA O RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - PROROGHE E RINNOVAZIONI - CLAUSOLE DI TACITA PROROGA O RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA.*
Il carattere bilaterale o reciproco della clausola di tacita proroga o di rinnovazione del contratto, comune alla clausola compromissoria ed a quelle in materia di deroga alla Competenza dell'autorita giudiziaria (ugualmente menzionata nell'art 1341 cod civ), non e elemento idoneo ad escludere che le clausole stesse debbano ritenersi dettate a carico del contraente piu debole, e che pertanto debbano essere specificamente approvate per iscritto dal suddetto contraente. (V 3161'68, mass n 336074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)