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Sez. 2, Sentenza n. 2879 del 16/10/1974 (Rv. 371309 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - PROROGHE E RINNOVAZIONI - CLAUSOLE DI TACITA PROROGA O RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371309-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - PROROGHE E RINNOVAZIONI - CLAUSOLE DI TACITA PROROGA O RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA.*

Il carattere bilaterale o reciproco della clausola di tacita proroga o di rinnovazione del contratto, comune alla clausola compromissoria ed a quelle in materia di deroga alla Competenza dell'autorita giudiziaria (ugualmente menzionata nell'art 1341 cod civ), non e elemento idoneo ad escludere che le clausole stesse debbano ritenersi dettate a carico del contraente piu debole, e che pertanto debbano essere specificamente approvate per iscritto dal suddetto contraente. (V 3161'68, mass n 336074).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)