Sez. 1, Sentenza n. 2276 del 19/03/1990 (Rv. 466039 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESTENSIONE ALLE QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'INTERESSATO CIRCA L'APPLICABILITÀ DI UNA NORMA RISPETTO AI FATTI ACCERTATI - PROVVEDIMENTO DI REPLICA - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESTENSIONE ALLE QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'INTERESSATO CIRCA L'APPLICABILITÀ DI UNA NORMA RISPETTO AI FATTI ACCERTATI - PROVVEDIMENTO DI REPLICA - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'Obbligo della motivazione non si estende alle questioni di diritto, quale la riconducibilità della fattispecie nell'ambito della norma ritenuta applicabile, e, pertanto, anche se l'interessato, con gli scritti difensivi di cui all'art. 18 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, abbia messo in discussione l'applicabilità di quella norma rispetto ai fatti accertati, non si richiede che detto provvedimento contenga un'argomentata replica in proposito.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)