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Sez. 1, Sentenza n. 16802 del 21/07/2006 (Rv. 592192 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Obbligo della motivazione - Deduzioni difensive - Obbligo di replicare ad esse - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592192-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da parte dell'autorità amministrativa non rileva in sè come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma può incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni propongano fondate questioni di diritto ovvero prospettino elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata considerazione potrà viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)