Sez. 3, Sentenza n. 10982 del 11/07/2000 Ud. (dep. 26/10/2000) Rv. 217585 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Abusiva - Prescrizione del reato - Ordine di demolizione ex art. 7 legge n. 47 del 1985 - Efficacia - Cessazione - Necessità di revoca espressa - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione - emesso ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - quale conseguenza della pronuncia di estinzione del reato di cui all'art. 20 lett. c) della stessa legge. Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua eccessività alla sentenza di condanna, fermo restando tuttavia l'autonomo potere-dovere di provvedere dell'autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)