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Sez. 3, Sentenza n. 4798 del 06/02/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229346 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Ordine di rimessione in pristino - Sentenza di estinzione per prescrizione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229346-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela del paesaggio, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41) può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna; ne consegue che in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione il precedente ordine di rimessione in pristino va revocato dal giudice dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 41 art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)