Sez. 1, Sentenza n. 10426 del 20/09/1988 Ud. (dep. 17/07/1989) Rv. 181873 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - IRREPERIBILE - IMPUTATO ASSENTE - PARIFICAZIONE ALL'IRREPERIBILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - IRREPERIBILE - IMPUTATO ASSENTE - PARIFICAZIONE ALL'IRREPERIBILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
È nulla la notificazione eseguita con il rito degli irreperibili, quando in Sede di prima notifica risulti non che l'imputato si sia trasferito in luogo ignoto, ma soltanto che egli sia "precariamente assente". L'impossibilità di eseguire la notifica stessa si verifica esclusivamente quando sia venuto meno il rapporto reale tra la persona e l'abitazione e non già quando, essendo il soggetto temporaneamente assente, esso continui a sussistere. In tal caso le notifiche vanno eseguite secondo le regole dettate dall'art. 169 cod. proc. pen. (V mass n 152975; (Conf mass n 112376).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)