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Sez. 1, Sentenza n. 802 del 16/05/1969 Ud. (dep. 30/07/1969) Rv. 112376 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - IRREPERIBILITA - ESTREMI - ASSENZA TEMPORANEA DALL'ABITAZIONE - INAPPLICABILITA DELL'ART 170 COD PROC PEN.*
Stato
decisa il 1969-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112376-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - IRREPERIBILITA - ESTREMI - ASSENZA TEMPORANEA DALL'ABITAZIONE - INAPPLICABILITA DELL'ART 170 COD PROC PEN.*

L'imputato deve considerarsi irreperibile soltanto nel caso che non sia possibile accertare la sua attuale abitazione, poiche l'assenza da essa, anche prolungata, e irrilevante ai fini della ritualita della consegna della copia ai familiari salvo il caso che l'imputato si sia allontanato dalla sua abitazione da molto tempo senza piu dare notizie di se, poiche in tale ipotesi viene meno la convivenza con i familiari che richiede un rapporto continuo e non interrotto, con il conseguente venir meno del rapporto di residenza con il luogo ove l'imputato ebbe in passato la sua abitazione. Pertanto, qualora risulti che l'imputato e solo temporaneamente assente dalla sua abitazione ed i familiari dichiarino che esso e detenuto, tale situazione e fuori dalla previsione dell'art.170 cod.proc. pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)