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Sez. L, Sentenza n. 5456 del 14/12/1977 (Rv. 389108 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - CARATTERE PERSONALE E SOLIDALE - NATURA - FIDEIUSSIONE EX LEGE - ESTENSIONE AGLI ACCESSORI DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA - DIVERSITA PER L'OBBLIGAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389108-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - CARATTERE PERSONALE E SOLIDALE - NATURA - FIDEIUSSIONE EX LEGE - ESTENSIONE AGLI ACCESSORI DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA - DIVERSITA PER L'OBBLIGAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - ESCLUSIONE.*

La responsabilita personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art 38 cod civ a carico di chi abbia agito in rappresentanza della associazione medesima, nasce da una fideiussione ex lege, che, in quanto accessoria, ha lo stesso oggetto di quella principale e si estende a tutti gli accessori di questa. Pertanto gli interessi legali non possono avere una decorrenza diversa per l'obbligazione dell'associazione e per l'obbligazione (accessoria) del legale rappresentante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)