diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4050 del 27/06/1980 (Rv. 407967 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - LIMITE STABILITO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407967-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - LIMITE STABILITO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*

Il limite della riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, stabilito per l'invalidita pensionabile dall'art 24 della legge 3 giugno 1975, n 160, opera dalla data di entrata in vigore di tale legge e non e, quindi, applicabile in relazione a situazioni determinatesi prima di tale data, per le quali non puo essere escluso il diritto alla pensione che spetti in virtu della previdente disciplina per effetto di un'invalidita che riduca permanentemente la capacita di guadagno in misura superiore alla meta. (Conf 1636/79, mass n 397982; (Conf 3062/78, mass n 392511).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)