Sez. L, Sentenza n. 3062 del 21/06/1978 (Rv. 392511 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE PREVISTO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE PREVISTO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA - DECORRENZA.*
Il limite minimo di riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, che l'art 24, comma primo, della legge 3 giugno 1975, n 160, stabilisce per la concessione della pensione di invalidita, opera dalla data di entrata in vigore di tale legge e non e dunque applicabile in relazione a situazioni determinatesi prima di tale data. (Conf 3745/77, mass n 387412; (Conf 3661/77, mass n 387297).*
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)