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Sez. L, Sentenza n. 3062 del 21/06/1978 (Rv. 392511 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE PREVISTO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1978-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392511-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE PREVISTO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA - DECORRENZA.*

Il limite minimo di riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, che l'art 24, comma primo, della legge 3 giugno 1975, n 160, stabilisce per la concessione della pensione di invalidita, opera dalla data di entrata in vigore di tale legge e non e dunque applicabile in relazione a situazioni determinatesi prima di tale data. (Conf 3745/77, mass n 387412; (Conf 3661/77, mass n 387297).*

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)