Sez. 1, Sentenza n. 2874 del 29/10/1963 (Rv. 264458 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - ATTI ANTERIORI AL SORGERE DEL CREDITO - RIFERIMENTO ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CREDITO E NON ALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL MEDESIMO.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - ATTI ANTERIORI AL SORGERE DEL CREDITO - RIFERIMENTO ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CREDITO E NON ALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL MEDESIMO.*
In materia di Azione revocatoria, ai fini dell'applicabilita delle Disposizioni di cui al n 1 ovvero di quelle di cui al n 2 dell'art 2901 cod civ, la anteriorita o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata sotto il profilo del credito nella sua essenza e non anche nel suo accertamento, cosicche l'anteriorita del credito rispetto all'atto impugnato permane anche se l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)