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Sez. 1, Sentenza n. 2874 del 29/10/1963 (Rv. 264458 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - ATTI ANTERIORI AL SORGERE DEL CREDITO - RIFERIMENTO ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CREDITO E NON ALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL MEDESIMO.*
Stato
decisa il 1963-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264458-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - ATTI ANTERIORI AL SORGERE DEL CREDITO - RIFERIMENTO ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CREDITO E NON ALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL MEDESIMO.*

In materia di Azione revocatoria, ai fini dell'applicabilita delle Disposizioni di cui al n 1 ovvero di quelle di cui al n 2 dell'art 2901 cod civ, la anteriorita o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata sotto il profilo del credito nella sua essenza e non anche nel suo accertamento, cosicche l'anteriorita del credito rispetto all'atto impugnato permane anche se l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)