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Sez. 3, Sentenza n. 2801 del 08/05/1984 (Rv. 434835 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - REQUISITO DELL'ANTERIORITÀ, RISPETTO ALL'ATTO IMPUGNATO, DEL CREDITO TUTELATA CON L'AZIONE REVOCATORIA - MOMENTO DI ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434835-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - REQUISITO DELL'ANTERIORITÀ, RISPETTO ALL'ATTO IMPUGNATO, DEL CREDITO TUTELATA CON L'AZIONE REVOCATORIA - MOMENTO DI ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*

In tema di Azione revocatoria, il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza. Al fine indicato, pertanto, e con riguardo al diritto di regresso spettante all'Inail contro il datore di lavoro, per somme erogate in conseguenza di infortunio integrante reato (artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965), deve farsi riferimento al momento nel quale il diritto medesimo nasce, per effetto di quella erogazione, tenuto conto che la sentenza che affermi la responsabilità del datore di lavoro, condannandolo al rimborso in favore dell'istituto, ha funzione non costitutiva del correlativo credito, ma di accertamento dei suoi presupposti. (Conf 2060/73, mass n 365209; (Conf 2874/63, mass n 264458).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)