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Sez. 5, Sentenza n. 12049 del 16/12/2009 Ud. (dep. 29/03/2010) Rv. 246887 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Concessione delle attenuanti generiche - Determinazione della pena base nel massimo edittale previsto - Legittimità Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246887-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

È legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi. Ne consegue che l'applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato. (La S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di merito ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche in virtù di un corretto comportamento processuale, pur fissando la pena base nel massimo edittale per la particolare gravità del caso: tassista che pretendendo di effettuare un servizio di trasporto per il quale era stata prenotata altra autovettura colpisce al volto il dipendente dell'albergo che aveva effettuato la prenotazione arrecandogli lesioni e con un pugno alla testa l'autista del taxi prenotato, il quale, caduto a terra, riportava un ematoma cerebrale e decedeva dopo sette giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)