Sez. 3, Sentenza n. 528 del 05/02/1996 Cc. (dep. 05/03/1996) Rv. 204702 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Effetti estintivi - Estensione anche alla esecuzione di pene irrogate con sentenze definitive - Esclusione - Conseguenze.
Edilizia - In genere
Con riferimento al "condono edilizio" del 1985, il legislatore non ha esteso gli effetti estintivi anche all'esecuzione delle pene, irrogate con le sentenze definitive, ma li ha limitati, nel senso che della condanna non si tiene conto ai fini della applicazione della recidiva e della sospensione condizionale (art. 38, comma terzo, legge n. 47 del 1985). Ha altresì disposto che la sanatoria può essere conseguita, quando i provvedimenti sanzionatori non siano stati ancora eseguiti (art. 43), con la conseguenza di paralizzare e di evitare la sanzione amministrativa della demolizione. Ne deriva che l'intervenuta oblazione non estingue l'esecuzione delle pene ed il procedimento relativo non deve essere sospeso a tal fine.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 com. 3 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)