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Sez. 1, Sentenza n. 770 del 08/02/1996 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204095 - 01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine | Sequestro eseguito all'estero a seguito di rogatoria internazionale - Decorrenza del termine - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204095-01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine

Il termine per proporre il riesame del provvedimento di sequestro eseguito nel corso di una rogatoria internazionale e del quale l'interessato abbia avuto diversamente notizia, non decorre dal giorno della notifica dell'avviso di deposito degli atti di tale rogatoria, effettuato a norma dell'art. 366 cod. proc. pen., se in tale avviso non si fa menzione del sequestro, bensì dalla scadenza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 366 cod. proc. pen. per esaminare gli atti ed estrarne copie o, prima di tale scadenza, dal momento dell'esame degli atti stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 727, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 366, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)