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Sez. 1, Sentenza n. 34576 del 20/09/2002 Cc. (dep. 15/10/2002) Rv. 222864 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Sequestro per finalità probatorie adottato da un'autorità straniera investita con commissione rogatoria - Applicabilità del regime delle impugnazioni previste dal codice di rito - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di riesame.
Stato
decisa il 2002-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222864-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE

In tema di rogatorie internazionali, nel provvedimento di sequestro probatorio disposto dall'autorità straniera su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana vanno distinti due momenti: quello decisionale, riguardante la necessità del sequestro e la verifica della sussistenza delle condizioni normative legittimanti l'adozione ed il mantenimento del sequestro, e quello esecutivo di esclusiva competenza dell'autorità straniera, tenuta a dar seguito alla richiesta di collaborazione giudiziaria secondo la propria legislazione. Ne consegue che il controllo della regolarità degli atti relativi alla fase esecutiva compete solo a quest'ultima autorità, mentre possono essere attivati i meccanismi di impugnazione e di controllo previsti dal nostro codice di rito (nella specie, la richiesta di riesame di cui all'art. 324 c.p.p.) per la verifica dei presupposti normativi del provvedimento di sequestro, oggetto della commissione rogatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)