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Sez. L - , Sentenza n. 18004 del 04/07/2019 (Rv. 654482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto - Decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Obblighi contributivi - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)