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Sez. L, Sentenza n. 6532 del 20/03/2014 (Rv. 629901 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Legge n.1369 del 1960, art. 4 - Termine di decadenza di un anno - Applicabilità all'ente previdenziale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629901-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)