Sez. 1, Sentenza n. 11038 del 18/10/1991 (Rv. 474294 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - In genere | Anticipazione di una percentuale del prezzo contrattuale - Irregolarità nella esecuzione dell'appalto - Revoca dell' anticipazione - Restituzione della stessa - Credito per i lavori eseguiti - Detraibilità - Ammissibilità - Condizioni.
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - In genere
Con riguardo all'anticipazione all'appaltatore di un'opera pubblica di una percentuale del prezzo contrattuale, ai sensi dell'art. 16, comma quarto, lett. c) 1. 14 maggio 1981 n. 219 (o ex art. 1 d.m. 25 gennaio 1972), e nel caso in cui l'anticipazione venga revocata per irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore non può portare in detrazione del proprio debito per la restituzione dell' anticipazione il credito per i lavori eseguiti, ove non sussistano i presupposti per il sorgere e l'esigibilità del suo diritto agli acconti secondo le norme sulla contabilità delle opere pubbliche.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 33, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 34, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DM Lavori pubblici 25/01/1972 art. 1, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)