Sez. 1, Sentenza n. 17946 del 01/07/2008 (Rv. 604026 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Appalti di enti locali - Anticipazioni sul corrispettivo - Natura giuridica - Attribuzione all'appaltatore della posizione di debitore - Esclusione - Conseguenze - Ritenute operate dall'amministrazione all'atto del pagamento - Funzione solutoria - Esclusione - Revocabilità ex art. 67 della legge fall. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Le anticipazioni all'appaltatore di opere pubbliche, previste dalla dall'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (come modificato dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627) e successivamente dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, non attribuiscono all'appaltatore medesimo la posizione di debitore, costituendo una parte del compenso spettante per consentirgli di far fronte ai costi iniziali; conseguentemente le ritenute successivamente operate dall'amministrazione committente, all'atto del pagamento delle rate dovute in occasione di ogni stato di avanzamento, non determinano l'estinzione, parziale o totale, di un'obbligazione e dunque, difettando ogni funzione solutoria, non risultano assoggettabili a revocazione ai sensi degli artt. 67 e 167-188 legge fall.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge 18/12/1981 num. 741 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., DPR 30/06/1972 num. 627
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)