Sez. 1, Sentenza n. 1209 del 18/05/1964 (Rv. 301730 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - NUOVI PROFILI GIURIDICI - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - NUOVI PROFILI GIURIDICI - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Per aversi in grado di appello mutamento sostanziale della domanda, ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ., e necessario che venga fatta valere una pretesa diversa o piu ampia di quella originaria, in modo da alterare i presupposti della domanda formulata in primo grado e da introdurre elementi d'indagine e di giudizio su fatti diversi, trasformando, cosi, obiettivamente e sostanzialmente, la struttura ed il fondamento della pretesa iniziale, non si ha, invece, ne mutamento di 'petitum' ne modificazione della 'causa petendì, allorquando vengano prospettati in appello nuovi profili giuridici, o diverse ragioni o qualificazioni giuridiche, a sostegno della domanda gia proposta in primo grado. (Conf. 498-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)