Sez. L, Sentenza n. 2205 del 16/03/1996 (Rv. 496382 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Deduzione di un credito nella domanda di primo grado - Mancanza in sede di conclusioni di ogni richiesta collegata allo stesso - Richiesta in appello di condanna sulla base di tale titolo - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
L'enunciazione di un titolo al quale non sia correlata una specifica pretesa non consente di individuare la domanda che in quel titolo trovi la propria "causa petendi", sicché in siffatta ipotesi relativamente ad esso non può dirsi concretamente proposta alcuna domanda. Pertanto la parte che nelle premesse dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si sia limitata a menzionare un proprio credito nei confronti della controparte (nella specie a titolo di compenso per la custodia di un bene) omettendo in sede di conclusioni ogni richiesta collegata allo stesso, non può in appello formulare richieste di condanna sulla base dell'anzidetto titolo, stante il divieto di domande nuove in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)