Sez. 1, Sentenza n. 6524 del 09/07/1994 (Rv. 487356 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - In genere | Rappresentanza processuale - Poteri - Conferimento al procuratore generale "ad negotia" - Effetti - Rappresentato - Subentro e sostituzione del rappresentante in qualunque momento del processo - Ammissibilità - Avvenuto conferimento di mandato al difensore ad opera del rappresentante - Irrilevanza.
Procedimento civile - Capacità processuale - In genere
Il procuratore generale "ad negotia", cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento di mandato al difensore, ad opera del rappresentante, comporti la necessità che questi appaia come sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado, con possibilità di sostituzione soltanto successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)