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Sez. L, Sentenza n. 655 del 16/01/2015 (Rv. 634187 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Deduzione nel ricorso di primo grado del carattere ritorsivo del licenziamento disciplinare - Successiva deduzione in appello della tardività della contestazione - Domanda nuova - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634187-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità (nella specie, la violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300) integra la proposizione di domanda nuova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo consentita l'introduzione di un'altra e diversa questione, nel corso del giudizio, rispetto a quella proposta in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)