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Sez. L, Sentenza n. 5555 del 09/03/2011 (Rv. 616304 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Deduzione con il ricorso introduttivo del carattere ritorsivo del licenziamento disciplinare - Successiva deduzione di tardività della contestazione e non immediatezza della sanzione - Domanda nuova - Configurabilità - Deduzione della questione nel giudizio cautelare proposto in corso di causa - Ininfluenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616304-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità (nella specie, la tardiva contestazione degli addebiti e la non immediatezza della sanzione) integra la proposizione di domande nuove, senza che assuma rilievo, a tal fine, l'eventuale proposizione della questione nel giudizio cautelare - ancorchè instaurato in corso di causa - attesa l'autonomia dei due giudizi, di cui quello cautelare attiene ad un'istanza meramente strumentale, in quanto la novità della deduzione va valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., esclusivamente in relazione al contenuto della domanda proposta ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., non essendo comunque consentita l'introduzione di una nuova questione nel corso del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quater CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)