Sez. 3, Sentenza n. 17117 del 20/01/2015 Ud. (dep. 24/04/2015) Rv. 263232 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato di cui all'art. 12, comma 5 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 come sostituito dal D.L. n. 92 del 2008 convertito in legge n. 125 del 2008 - Locazione di alloggio a stranieri privi di titolo di soggiorno - Ingiusto profitto - Nozione - Reato di cui all'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriormente vigente - Differenze.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Per la sussistenza del reato previsto dall'art. 12, comma 5 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 (t.u. della disciplina dell'immigrazione), come novellato del D.L. n. 92 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 2008, è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero dal dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, fine che può essere desunto da condizioni contrattuali oggettivamente più vantaggiose per l'agente, ma che non devono necessariamente tradursi in un sinallagma eccessivamente gravoso per lo straniero; tali condotte, tuttavia, se poste in essere prima della predetta modifica legislativa, sono penalmente rilevanti - costituendo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 12, comma 5, del citato testo unico - solo se realizzate al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, configurabile quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni contrattuali particolarmente gravose e discriminatorie, onerose ed esorbitanti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 5, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)