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Sez. 5 - , Sentenza n. 26385 del 12/09/2023 (Rv. 668896 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto impositivo - Inesistenza o nullità della notificazione - Notificazione di un secondo atto di identico contenuto - Impugnazione di quest'ultimo - Incidenza sul potere impositivo - Esclusione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668896-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di accertamento tributario, l'impugnazione di un avviso notificato regolarmente, ma oltre il termine di decadenza previsto, in materia doganale, dagli artt. 84 TULD e 221 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, non è idonea a sanare le irregolarità relative ad un precedente avviso di identico contenuto, notificato entro tale termine ma invalidamente, e non determina la reviviscenza del potere accertativo dell'amministrazione, poiché, non avendo il contribuente impugnato l'atto invalidamente notificato, non può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)