Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014 (Rv. 629235 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Condizioni di efficacia dell'atto impositivo - Conseguenze - Nullità o inesistenza della notificazione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Incidenza sul potere impositivo - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. (Nella specie, per essere stato l'atto impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)