Sez. 4 - , Sentenza n. 37739 del 15/09/2021 Cc. (dep. 20/10/2021) Rv. 281950 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Esecuzione nello Stato membro dell’Unione europea di residenza dell’interessato – Possibilità – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
La misura cautelare degli arresti domiciliari può trovare esecuzione nello Stato membro dell'Unione europea di residenza dell'interessato perchè rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione, trattandosi di misura che, imponendo l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, lett. c) del predetto decreto legislativo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in ragione del pericolo di fuga desunto dall'assenza di stabili legami in Italia, rilevando che gli arresti domiciliari non possono essere ritenuti inadeguati a fronteggiare le esigenze cautelari solo in ragione della mancanza di un luogo di esecuzione sul territorio nazionale, ove sia disponibile un indirizzo di esecuzione presso un altro Stato dell'Unione in cui l'interessato sia radicato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 36 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 36 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)