Sez. 1, Sentenza n. 5303 del 05/05/1992 (Rv. 477093 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso alla Corte d'Appello - In genere | Impugnazione - Intimazione all'Amministrazione dello Stato in persona del ministro competente - Necessità - Notificazione presso l'ufficio dell'avvocatura erariale del distretto sede della Corte di Appello adita - Necessità - Omessa notifica presso detto ufficio - Conseguenze.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso alla Corte d'Appello - In genere
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - che, a differenza del rinvio limitato disposto dall'art. 39 del detto decreto per i giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie, nel prevedere l'impugnabilità davanti alla Corte di Appello delle decisioni rese dalle commissioni tributarie di secondo grado, prescrive l'applicazione, al relativo giudizio, delle norme ordinarie dettate per tutti i procedimenti di secondo grado dinnanzi alle Corti di Appello nei limiti della compatibilità con la natura del rapporto tributario - 25 cod. proc. civ. e 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (non modificato sul punto dalla legge 25 marzo 1958 n. 260) la detta impugnazione deve essere intimata all'Amministrazione dello Stato, evocata in giudizio in persona del Ministro competente, e notificata, a pena di nullità - con conseguente inammissibilità del gravame -, presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede la Corte di Appello dinanzi alla quale è portata la causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)