Sez. 1, Sentenza n. 8898 del 10/09/1997 (Rv. 507799 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE | Atto d'appello - Notificazione all'Ufficio del Registro anziché presso l' Avvocatura distrettuale dello Stato - Appello - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello effettuata direttamente all'Ufficio del Registro, anziché al Ministero delle Finanze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, è inesistente ed insuscettibile, quindi, di sanatoria, con conseguente inammissibilità del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)