Sez. L, Sentenza n. 16582 del 25/11/2002 (Rv. 558712 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Applicabilità - Condizioni - Trasporto effettuato esclusivamente all'interno del territorio Italiano e senza trasbordo su mezzi diversi da quelli su gomma - Contrasto con direttive comunitarie - Esclusione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
La disciplina del trasporto di merci su strada per conto terzi, dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, stabilendo un sistema di tabelle tariffarie (c.d. tariffe " a forcella") reso obbligatorio dal divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, reca prescrizioni che, come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee, non contrasta con i principi del Trattato Cee, in quanto non ha per oggetto la regolamentazione degli scambi di merci con gli altri Stati membri (sent. 5.10.1995, n. C - 96/94). Pertanto, il sistema della tariffa " a forcella", dal quale, ai sensi dell'art. 1, lett. f) della legge 23 dicembre 1997, n. 454 - che ha recepito le direttive del consiglio 17 febbraio 1975, n. 75/130/CEE e 7 dicembre 1992, n. 92/106/CEE - è esentato il trasporto "combinato", è applicabile in tutti i casi nei quali il trasportatore abbia agito esclusivamente sul territorio italiano, senza operare il trasbordo della merce su altri mezzi di trasporto diversi da quelli su gomma.
Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 51, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 52, Legge 23/12/1997 num. 454 art. 1, Legge 23/12/1997 num. 454 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 17/02/1975 num. 130 art. 11, Direttive del Consiglio CEE 07/12/1992 num. 106 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)