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Sez. 3, Sentenza n. 10894 del 06/12/1996 (Rv. 501088 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Inderogabilità - Condizioni - Deduzione in contratto di una prestazione anche solo in parte di trasporto - Sufficienza - Riconducibilità del contratto a tipo contrattuale diverso dal trasporto - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1996-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501088-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE

La disciplina del trasporto di merci su strada per conto terzi, dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, mira a garantire alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine di utile e ad evitare situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi, con possibili riflessi negativi sulla qualità e la sicurezza del trasporto. Pertanto alla stregua della "ratio" di tale disciplina il divieto di corrispettivi inferiori a quelli fissati nelle tariffe determinate ai sensi dell'art. 52 della legge cit. (cosiddette tariffe "a forcella") specificamente riferito dall'art. 8 del d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, (recante le norme di esecuzione di tale legge) alla prestazione del trasporto anziché al relativo contratto, investe qualsiasi contratto il cui oggetto sia anche solo in parte una prestazione di trasporto (ivi compreso il contratto di appalto in cui a tale prestazione si affianchi un'altra di diversa natura) come confermato dall'art. 3, primo comma, del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modifiche, nella legge 27 maggio 1993, n.162, il quale, (senza per questo travalicare la funzione meramente dichiarativa propria delle norme di interpretazione autentica e senza pertanto incorrere in sospetti di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, e dei principi relativi alla funzione legislativa) precisa che il divieto di stipulazione di contratti particolari o speciali sotto qualsiasi forma con corrispettivi non compresi nella "forcella" o non rientranti nella disciplina tariffaria di cui alla legge n. 298 del 1974, deve intendersi esteso a qualunque tipo di contratto che preveda la effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 52, DPR 09/01/1978 num. 56 art. 8, Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 3 CORTE COST., Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)